Scadenze del 17 Novembre 2025
-
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2023 – Versamento rata imposta sostitutiva
Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare: 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui…
-
RIVALUTAZIONE CRIPTOATTIVITA’ POSSEDUTE AL 01.01.2023 | Versamento rata imposta sostitutiva
Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023. Il termine era stato prorogato a suo tempo dal Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre.
-
IVA | Liquidazione e versamento Iva trimestrale
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre. Contribuenti trimestrali speciali (naturali)Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: distributori di carburanti autotrasportatori di merci conto terzi esercenti attività di servizi al pubblico esercenti arti e professioni…
-
IVA – Fatturazione differita mese precedente
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
-
IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
-
CANONE RAI – Richiesta addebito su pensione
Ultimo giorno utile per i soggetti titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2026, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
-
SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con: F24EP (codice tributo 620E) e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040). Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della…
-
TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare: 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi 4059 imposta sulle…
-
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS: 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 emolumenti arretrati 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti…
-
LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
-
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
-
CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
-
OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
-
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo: 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni, 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro…
-
IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
-
IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
-
IVA – ASD – Liquidazione e versamento Iva trimestrale
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2025, tramite modello F24 senza l'applicazione degli interessi dell'1%.
-
IVA – Versamento rata saldo Iva 2024
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà pertanto essere maggiorato del 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0909” per la nona…
-
INPS Contributi Gestione Separata collaboratori
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, venditori porta a porta , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo . ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.…
-
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
-
770/2025 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.
-
INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI versamento contributi minimi
I contributi alla gestione artigiani e commercianti sui redditi 2024 devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24: per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze: 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025. Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod.…