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  • BANCHE E POSTE – Versamento ritenute sui bonifici

    Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

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  • CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS – Cessione primo e secondo trimestre 2023

    Ultimo giorno utile per l'invio della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 1° e 2° trimestre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753 e 7754).

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  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

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  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

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  • AFFITTI – Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro

    Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2023, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

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  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) – Invio dati riepilogativi 3° trimestre 2023

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2023, ovvero: relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili); relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere: la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è…

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  • MODELLO EAS – Remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.  Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 8114

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  • OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

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  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    Per i soggetti obbligati, il 30 novembre 2023 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2023, ricordando che, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch’esso entro il 30 novembre (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24). Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità, in particolare: mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene…

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  • 730/2023 PRECOMPILATO – Presentazione Redditi aggiuntivo o correttivo

    Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il Modello Redditi PF aggiuntivo oppure Redditi PF correttivo, entro il 30 novembre 2023. Redditi Aggiuntivo È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW).   Redditi Correttivo Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare…

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  • DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Versamento secondo acconto

    Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023. ATTENZIONE: Il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024 (DL n. 145), ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, che il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare…

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  • DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Consegna busta 8, 5 e 2 per mille

    Le persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.

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  • REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – Opzione imposta sostitutiva nuovi residenti

    Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego…

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Presentazione

    Le Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2023" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 31 luglio 2023. Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi – Modello "REDDITI SP 2023",…

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  • CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE – Presentazione dichiarazione

    I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2023 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

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  • DICHIARAZIONE IRAP – Presentazione

    I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2023, esclusivamente in via telematica.

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  • CRIPTO-VALUTE POSSEDUTE AL 31.12.2021 – Regolarizzazione

    La legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del…

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  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    I contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni. Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le…

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  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia  ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.  Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei…

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