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MODELLO IVA TR | Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2025 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
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REGIME DI TRASPARENZA | Opzione 2025-2027
Le società che intendono avvalersi del regime di trasparenza fiscale per il triennio 2025-2027 devono prestare attenzione alle seguenti modalità e scadenze: Società già esistenti L’opzione deve essere esercitata mediante la compilazione del quadro OP del modello REDDITI SC 2025. La scelta, effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, consentirà di applicare il regime trasparente per l’intero triennio 2025-2027. Nuove società costituite nel 2025 Per le società di nuova costituzione nel corso del 2025, che non possono formalizzare l’opzione nel quadro OP del modello REDDITI SC 2025, è previsto un adempimento alternativo: l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico di apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2025; tale…
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CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE | Invio dichiarazione
I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2025 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2025", esclusivamente in via telematica.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2025 | Invio telematico
Ultimo giorno utile per i sostituti d’imposta, per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
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730/2025 INTEGRATIVO – Presentazione
Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.
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INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di settembre, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2025 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.
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IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV
Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Versamento imposte Soggetti ISA che usufruiscono della proroga
I contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Fiscale, ed effettuato il primo versamento entro il 21 luglio, devono provvedere al versamento della 4° rata delle imposte a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94%. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto, si tratta della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. Ricordiamo…
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
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770/2025 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.
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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con: F24EP (codice tributo 620E) e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040). Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della…
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare: 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi 4059 imposta sulle…
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS: 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 emolumenti arretrati 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti…
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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo: 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni, 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro…
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 – Versamento Iva mensile settembre.
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6009 – Versamento Iva mensile settembre.