scadenza del 16 Febbraio 2026

IVA | Liquidazione e versamento Iva trimestrale Contribuenti speciali

Il 16 febbraio, i contribuenti trimestrali speciali (naturali) devono provvedere al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre (ottobre–dicembre) dell’anno precedente, e senza l’applicazione degli interessi dell’1%, al netto dell'acconto versato. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6034 – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre.

Ricordiamo infatti che, per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. I principali sono:

  • Autotrasportatori di merci per conto terzi
  • Distributori di carburante
  • Imprese di servizi pubblici (acqua, gas, energia, rifiuti ecc.)
  • Esercenti arti e professioni sanitarie (per le operazioni imponibili)
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Esercenti spettacoli e intrattenimenti
  • Rivenditori di beni usati (regime del margine, se applicabile)

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Rientrano tra i soggetti tenuti al versamento dell’IVA entro il 16 febbraio anche i contribuenti che operano in regime di subfornitura, i quali applicano la liquidazione trimestrale per natura ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972, senza applicazione della maggiorazione dell’1%. Il versamento è effettuato, utilizzando i seguenti codici:

  • 6723 va utilizzato da chi ha operazioni in subfornitura e normalmente effettua liquidazioni mensili, ma per la cadenza trimestrale del 4° trimestre versa l’IVA in un’unica soluzione. 
  • 6727 va utilizzato da chi è trimestrale “di natura” in subfornitura (art. 74 DPR 633/1972, comma 5), quindi è già nel regime trimestrale.