scadenza del 1 Luglio 2019

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI – Versamento imposta sostitutiva

SOGGETTI: Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
ADEMPIMENTO: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
• 1811  imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – Art. 1, comma 140, L. 147/2013
• 1813  imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – Art. 1, comma 142, L. 147/2013